In allegato il parere Aran avente come oggetto “le competenze del comitato di valutazione e i criteri stabiliti nel contratto integrativo d’istituto” riguardante la destinazione del “bonus docenti” il cui utilizzo, come sapete, è stato modificato dalla Legge di Bilancio del 2020 che non prevede più il vincolo di destinazione.
Di fatto questo parere rettifica e smentisce il contenuto della nota di pari oggetto del 1 dicembre 2020 con cui si sosteneva la sussistenza del vincolo di destinazione dei fondi ex bonus.
Sulla base di tale nota, molte strutture territoriali ci avevano segnalato che tale interpretazione stava provocando problemi nelle contrattazioni risultando in netto contrasto con la nostra scheda (FAQ).
Successivamente, grazie al nostro intervento, l’Agenzia ha modificato il suo precedente parere prendendo atto “che non sussiste più alcun obbligo di destinazione delle risorse in parola, il cui utilizzo viene definito dalla contrattazione integrativa a livello nazionale e, successivamente, sulla base delle previsioni nazionali, a livello di istituzione scolastica”.
Nota ARAN criteri comitato di valutazione
In pratica conferma sostanzialmente la nostra posizione nel senso che le somme relative al bonus docenti confluiscono nel fondo di istituto e sono definalizzate e restano nella disponibilità delle scelte della contrattazione di Istituto che deve comunque seguire la indicazioni del contratto nazionale e del Contratto integrativo nazionale.
Pertanto tali fondi, non sono dovuti per remunerare i DSGA e non sono finalizzati al riconoscimento della valorizzazione della funzione docente.
L’eventuale possibilità espressa dalla nota stessa non è indirizzata alle contrattazione di Istituto bensì a quella decentrata nazionale che non ha previsto questa circostanza.
Per ulteriore precisazione, la dichiarazione congiunta che fa riferimento ai DSGA, vale come impegno futuro a fare valere su eventuali ed ulteriori risorse specifiche che ad oggi non ci sono.
Nel ricordare che l’Aran esprime solo pareri non vincolanti, la materia, come vi avevamo già anticipato, è stata sottratta alla Legge 107/15 anche per ciò che riguarda le competenze del comitato di valutazione, per cui le risorse del “bonus docenti”, essendo state definalizzate sono utilizzate dalla contrattazione integrativa alla stregua delle altre risorse del FIS a favore del personale scolastico (docente e Ata), senza ulteriore vincolo di destinazione.
In questo modo, vengono meno anche le competenze del Comitato di valutazione a differenza di quanto era stato stabilito dalla Legge 107/2015 che aveva appunto introdotto il Bonus per la valorizzazione del merito, attribuito annualmente dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti.
Giuseppe D’Aprile salvo mavica
Segretario Organizzativo nazionale Roma segretario organizzativo regionale Palermo