PENSIONI: i chiarimenti del ministero su requisiti anagrafici e contributivi

   21 Gennaio 2014

I chiarimenti del ministero su requisiti anagrafici e contributivi

  PENSIONI

Cessazioni dal 1 settembre 2014

Prot. AOODGPER  n.481  Uff. III   Roma, 21 gennaio 2014

OGGETTO: Cessazioni personale scolastico 1 settembre 2014 – Chiarimenti

Pervengono numerosi quesiti relativi ad alcuni dubbi interpretativi sui requisiti anagrafici e contributivi utili per la presentazione delle istanze di cessazione del personale scolastico e della domanda di pensione.
A tale riguardo, si precisa che per il personale di sesso femminile che opta per la liquidazione della pensione col sistema contributivo ai sensi dell’art.1 comma 9 della legge 243/04 (57 anni e 35 di anzianità contributiva) il requisito anagrafico dei 57 anni deve intendersi di 57 anni e 3 mesi, in considerazione dell’aumento della speranza di vita.
In merito alla pensione anticipata e alla possibilità di penalizzazione nel trattamento pensionistico per i dipendenti che siano in possesso di un’età inferiore ai 62 anni, si fa presente che tale penalizzazione in termini di riduzione percentuale del trattamento pensionistico non trova applicazione nei confronti di coloro che maturano il requisito contributivo entro il 2017, qualora l’anzianità contributiva derivi da prestazione effettiva di lavoro, ivi inclusi periodi di fruizione dei permessi ai sensi dell’art.33 comma 3 Legge 104/92 e successive modifiche.
Infine si precisa che sono state introdotte alcune novità dall’art.11 bis del D.L.102/2013 convertito in Legge 124/2013: possono cessare secondo i vecchi requisiti i lavoratori che, nel corso dell’anno 2011, risultavano essere in congedo ai sensi dell’art.42, comma 5, del d.lgs. 151/2001 o aver fruito di permessi ai sensi dell’art.33, comma 3, della Legge 104/92, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a maturare il diritto a pensione secondo la disciplina pre- Fornero entro tre anni dall’entrata in vigore del D.L. 201/2011.
La disposizione si applica anche al personale della scuola.
Le relative istanze volte al conseguimento del beneficio di cui al suddetto art. 11 bis  del D.L. 102/2013 devono essere inoltrate alle competenti Direzioni territoriali del lavoro entro il 26 febbraio (circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.44 del 12/11/2013) che verranno graduate successivamente secondo criteri determinati dall’Inps.
Tenuto conto della data del 7 febbraio, scadenza del termine per la presentazione delle istanze di cessazione, si invitano le SSLL a consentire al personale scolastico interessato di presentare le istanze anche oltre il termine del 7 febbraio con modalità cartacea ed a procedere alla successiva convalida al SIDI.

per IL DIRETTORE GENERALE – Il Dirigente Vicario – f.to  Gildo De Angelis

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Chiarimenti sulle cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2014

In riferimento alla nota del Miur del 21.01.2014, a firma del dirigente vicario Gildo De Angelis, si precisa che la stessa riprende la circolare n° 44 del Ministero del Lavoro del 12.11.2013 diretta ad aumentare le norme di salvaguardia per i “derogati”.

Nella fattispecie, la circolare sopra citata si rifà alle novità introdotte dall’art. 11 bis del decreto legge 102 del 2013, convertito in legge 124/2013, in base al quale tutti i lavoratori che, nel corso dell’anno 2011, si trovavano in aspettativa per assistere familiari disabili in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n° 151 del 26.03.2001, o che avevano fruito di permessi ai sensi dell’art. 33 comma 3 della legge 104/92 (3 giorni al mese), possono cessare dal servizio con accesso al trattamento pensionistico con i requisiti delle norme “ pre Fornero” (quota “96”, 40 anni di contribuzione e 61 anni per le donne con minimo 20 di contribuzione) da compiere entro il 06.01.2015 (36 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge n° 201 del 06.12.2011).

La disposizione, che vale anche per il personale della scuola, non significa, comunque, che tutti coloro che assistevano parenti disabili nel 2011 andranno in pensione dal 1° settembre 2014 o dal 1° settembre 2015, bensì che faranno parte dei “derogati” per i quali l’Inps stabilirà dei criteri per la formulazione di una graduatoria che consentirà il pensionamento ad un determinato numero di aventi diritto stabilito per gli anni sopra citati.

Tutti gli interessati dovranno inoltrare istanza cartacea alle Direzioni territoriali del Lavoro entro il 26 di febbraio p.v..

La nota del Miur, tenendo conto della scadenza del 7 febbraio p.v. per la presentazione delle dimissioni dal servizio mediante la procedura on line del sistema Polis, raccomanda di consentire al personale, interessato dalla circolare n° 44 del Ministero del Lavoro, la presentazione delle istanze con la modalità cartacea oltre il termine del 7 febbraio.

By segreteria territoriale UILSCUOLA Catania

Salvo Mavica, segretario generale.

 

Scarica la nota di dettaglio della Uil Scuola sulle cessazioni