RICORSO PER LA “MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE”. DESTINATARI: PERSONALE DOCENTE E ATA. Il ricorso può essere incardinato anche dal personale attualmente di ruolo che negli ultimi 10 anni possa vantare contratti fino al 30/06 0 fino al termine delle attività didattiche
“”Per la Corte di Cassazione e la Corte di Giustizia Europea il personale docente precario ha diritto ad ottenere la monetizzazione delle ferie non godute.””
La Corte di Cassazione nel 2022 con la sentenza n. 21780 ha affermato che grava sul dirigente scolastico l’obbligo di un duplice avviso all’insegnante o Ata precario che non ha fruito dei giorni di ferie: da un lato, infatti, lo stesso dirigente deve invitare, formalmente e in modo accurato, il lavoratore a fruire dei giorni di ferie maturati e ancora non goduti; dall’altro lato, sempre il preside deve informare il docente o Ata che “la mancata fruizione delle ferie maturate determinerà che tali ferie andranno perse alla cessazione del rapporto di lavoro”. È chiaro che, ha detto ancora la Cassazione, se il Dirigente Scolastico non ha invece preallertato formalmente il dipendente a tempo determinato, questi conserverà il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie maturate residue non utilizzate e tale diritto si prescrive solo dopo 10 anni dalla stipula del contratto a termine. Recentemente, sul punto, si è espressa la Corte di Giustizia Europea.
L’avvio del ricorso per gli iscritti e per coloro che richiedono di conferire delega di iscrizione a questa FEDERAZIONE UILSCUOLA RUA non prevede alcun costo.
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Catania 19.07.2024
La corte, proseguendo nella propria costante giurisprudenza ha ritenuto che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite è un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione europea, al quale non si può derogare.
La normativa europea stabilisce che il diritto alle ferie annuali retribuite è un principio fondamentale del diritto sociale dell’Unione. Tale diritto include anche il diritto a ottenere un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
La normativa nazionale, quindi, non può prevedere che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro.
Pertanto, sulla base della costante giurisprudenza il personale precario (con contratti fino al 30/06 o fino altermine delle attività didattiche) ha diritto ad ottenere la monetizzazione delle ferie non godute.
Il ricorso può essere fatto anche dal personale attualmente di ruolo che negli ultimi 10 anni possa vantare contratti fino al 30/06 0 fino al termine delle attività didattiche. l’avvio del ricorso non prevede alcun costo. Gli onorari verranno corrisposti solamente in caso di esito positivo del ricorso in base al vantaggio economico complessivamente raggiunto dal ricorrente, in relazione al pagamento degli arretrati maturati (vedi contratto professionale allegato).