Perdita di titolarità oltre il triennio per accettazione di diverso incarico (artt. 36 e 59 CCNL Scuola). L’amministrazione fa un passo indietro dopo l’ordinanza del Tribunale di Cuneo su ricorso promosso dalla Federazione UIL Scuola Rua Piemonte.
Rendiamo nota l’ordinanza emessa dal Tribunale di Cuneo, su ricorso promosso dalla UIL scuola Piemonte, in favore di due colleghe appartenenti al profilo di collaboratore scolastico e assistente tecnico a tempo indeterminato le quali, dopo aver fruito dell’art. 59 CCNL Scuola e prodotto istanza di trasferimento in coincidenza con la quarta accettazione dell’incarico di supplenza, si sono viste decretare dall’amministrazione la perdita di titolarità anche nel successivo anno scolastico. Con tale provvedimento, l’amministrazione ha negato, di fatto, il carattere triennale della titolarità relativamente all’aspettativa senza assegni per svolgimento di altro incarico.
Come noto, l’art. 59 del CCNL 2006/09 consente al personale ATA di ruolo di accettare incarichi di supplenza al 30/6 o 31/8 per diverso profilo o per attività di docenza. Nel corso del quarto anno di accettazione della supplenza tale personale perde la titolarità e produce domanda di trasferimento al fine di ottenere una nuova titolarità. L’ordinanza allegata ci dà ragione nella parte in cui abbiamo sempre sostenuto che il personale in questione può continuare a fruire dell’art.59 per un altro triennio senza perdita di titolarità. Resta inteso che ciò si applica anche per l’art. 36 del CCNL Scuola relativo al personale docente.
La sentenza: ORDINANZA ART. 59