Personale ATA: risoluzione contratti COVID. Una dimenticanza o figli di un Dio minore?  


Nota esplicativa a cura di Giuseppe D’Aprile – segretario nazionale Uil scuola.
Dalle segnalazioni che stanno giungendo alla scrivente segreteria nazionale, l’ultimo aggiornamento del sistema NOIPA, disposto su richiesta della Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR, riporterebbe l’eliminazione della clausola risolutiva dei contratti su posto COVID per il solo personale docente ed educativo non includendo quindi anche il personale ATA.
In particolare i contratti di assunzione su posto COVID, per il personale ATA, attualmente riportano la seguente dicitura: “…In caso di sospensione dell’attività in presenza, il presente contratto di lavoro si intende risolto per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo…”.
A tal proposito è utile ricordare che con l’approvazione del decreto-legge 104/2020 (Decreto Agosto) è stata eliminata la parte contenuta nel Decreto Rilancio che prevedeva per tale personale (docente e ATA) il licenziamento nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito dell’emergenza epidemiologica.
Al fine di una maggiore comprensione della modifica apportata si riporta il suddetto articolo prima e dopo la modifica stessa:
PRIMA
Art. 231 -bis (Misure per la ripresa dell’attività didattica in presenza).
1. Al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2,
[…]
b) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione dell’attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo.
DOPO
Modifica dell’art. 231 bis a seguito dell’art. 32 comma 6-quater del Decreto Agosto:
1. Al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2,

 

[…]
b) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile.
È del tutto evidente come la parte modificata non riporti più la possibilità di una risoluzione dei contratti, completamente espunta dal testo, per cui, in tutti i casi in cui la scuola non possa garantire le attività didattiche in presenza non è più prevista la risoluzione di diritto dei contratti. E ciò naturalmente vale per l’intero personale, sia docente che ATA.
La UIL Scuola si vuole augurare che sia una mera dimenticanza, viceversa si aprirà un problema non solo giuridico ma politico. 
La comunità educante non va divisa.
Se qualcuno pensa che le persone prima si usano e poi si gettano, ha capito male!

Fraterni saluti
Giuseppe D’Aprile