Tanto per opportuna conoscenza del provvedimento dell’Ambito territoriale di Frosinone ai fini informativi del come gli Uffici territoriali preposti potrebbero adottare i provvedimenti per l’espletamento delle operazioni di cui in oggetto.
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio VII – Ambito territoriale per la provincia di Frosinone
Con la presente si comunica che gli aspiranti utilmente inseriti nella graduatoria provinciale di cui al D.D. del 6/12/2019 n. 2200, approvata con provvedimento dell’U.S.R. Lazio n. 90 del 20/2/2020, sono convocati presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Bragaglia” di Frosinone, in Via Casale Ricci (zona aeroporto), alle ore 9,00 del 27 febbraio 2020 per eventuale individuazione e successiva stipula di contratto di lavoro a tempo indeterminato per l’a.s. 2019/2020, per il profilo di Collaboratore Scolastico. In caso di assenza alla convocazione l’eventuale individuazione sarà disposta d’ufficio.
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Qualora i convocati non siano interessati alla nomina in argomento, si prega di far pervenire a questo Ufficio, con cortese urgenza, una formale rinuncia scritta per e-mail o PEC.
Si fa presente che la partecipazione alle operazioni predette non comporta per lo scrivente l’assunzione di alcun tipo di impegno o responsabilità e non dà diritto ad alcun rimborso spese.
Si avvisa che non verranno effettuate comunicazioni individuali e la presente ha valore di convocazione a tutti gli effetti.
Il presente atto di convocazione viene pubblicato all’Albo provinciale dell’Ufficio scrivente e inviato anche ai Dirigenti scolastici delle scuole della provincia che provvederanno ad affiggere all’albo dell’istituto.
Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione gli aspiranti possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare delega e allegando copia del documento di riconoscimento del delegante e del delegato.
La sede sarà assegnata prioritariamente al personale inserito in graduatoria beneficiario della legge n. 104/92, nel rispetto delle disposizioni normative.
Si evidenzia, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale, di cui all’art. 21 e al comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap, di cui ai commi 5 e 7 dell’art. 33 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.