Alla cortese attenzione
Dott. Marco Bruschi
Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
MIUR
La scrivente Organizzazione Sindacale, in merito ad una parte dell’Allegato A (immissioni n ruolo) che risulta poco chiara, chiede un chiarimento onde evitare interpretazioni differenti tra i vari Uffici territoriali.
In particolare a pag. 3, per la scuola secondaria è scritto:
“I docenti nominati nell’a.s. 2019/20 per effetto di quanto disposto dal D.D.G. n. 85/2018 potranno optare per una graduatoria di altra classe di concorso se pubblicata in data successiva alla nomina precedentemente accettata. Si ricorda, ad ogni buon conto, che i soggetti inseriti in ruolo dalle predette procedure mantengono il diritto a essere nominati in ruolo dalle graduatorie di merito dei concorsi ordinari per titoli ed esami.”
In realtà, per la parte evidenziata, ciò non vale per i docenti assunti nel 2019/20 con il “nuovo” percorso FIT che è stato novellato dalla legge di bilancio del 2019:
l‘articolo 13 del novellato D.lgs. 59/2017 ora recita:
…L’accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.
Dunque, chi ha già avuto la valutazione finale positiva deve essere cancellato dalle altre graduatorie, anche quelle di merito.
Potremmo infatti avere il caso di un docente che è stato assunto dal concorso 2018 in una regione ed essere presente nella graduatoria di merito del 2016 in altra regione. Ad avviso della UIL, l’interessato deve essere cancellato da quest’ultima graduatoria, se nel frattempo ha avuto l’esito positivo dell’anno di prova.
Cordialmente
Giuseppe D’Aprile
Segretario Nazionale