25 FEBBRAIO 2016
UIL: una riorganizzazione attesa da anni, adottata senza confronto
RIORDINO DELLE CLASSI DI CONCORSO | IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO
LA SUA EFFICACIA SARÀ DA VALUTARE ANCHE IN RELAZIONE ALLE RIGIDITÀ DELLA LEGGE 107
Il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 reca il Regolamento per la razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento. Successivamente alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale in data 22 febbraio, entra in vigore il 23 febbraio 2016, relativo al riordino delle classi di concorso a cui sono allegate tre tabelle di riferimento per le nuove denominazioni, le confluenze, i titoli di accesso e le corrispondenze tra vecchio e nuovo ordinamento.
Le scelte di fondo e i contenuti sono riportati nel testo del decreto e in tre tabelle, il cui significato riportiamo di seguito, in forma schematica.
Il regolamento revisiona le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e di secondo grado razionalizzando ed accorpando le precedenti, ne semplifica e riduce il numero.
Gli accorpamenti danno luogo ad entità più ampie i cui titolari provengono dalle diverse classi che vi hanno dato origine. I docenti titolari di una delle classi di concorso accorpate, di cui alle tabella A e B sono titolari dell’intera a nuova classe di concorso risultante.
In questa maniera si risolve il problema delle c.d. classi atipiche che rientrano nel riordino delle classi di concorso, riportando tutti nelle stesse condizioni giuridiche di appartenenza.
I docenti non di ruolo in possesso dell’abilitazione o idoneità per l’accesso ad una delle classi di concorso accorpate, di cui alle Tabella A e B, hanno titolo per l’accesso a tutti gli insegnamenti compresi nella nuova classe di concorso risultante dall’accorpamento, sia per i percorsi concorsuali, sia per le supplenze, sia lunghe che brevi.
Tutti coloro che, all’entrata in vigore del presente regolamento, sono iscritti a uno dei percorsi di laurea o diploma che danno accesso alle previgenti classi di concorso, come ridefinite nelle nuove Tabelle A e B conseguito il titolo mantengono il diritto a partecipare alle prove di accesso ai relativi percorsi di tirocinio formativo attivo.
Per l’accesso ai concorsi ed ai percorsi abilitanti possono essere previste dal MIUR prove comuni tra diverse classi di concorso
Tutte le disposizioni che regolamentano la gestione del personale in esubero a livello provinciale fissate dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 restano confermate.