RIORDINO DELLE CLASSI DI CONCORSO | IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO – UIL: una riorganizzazione attesa da anni, adottata senza confronto

25 FEBBRAIO 2016

UIL: una riorganizzazione attesa da anni, adottata senza confronto

RIORDINO DELLE CLASSI DI CONCORSO | IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO

LA SUA EFFICACIA SARÀ DA VALUTARE ANCHE IN RELAZIONE ALLE RIGIDITÀ DELLA LEGGE 107 

Il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19  reca il Regolamento  per   la   razionalizzazione   e  l’accorpamento delle classi  di  concorso  a  cattedre  e  a  posti  di insegnamento. Successivamente alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale in data 22 febbraio, entra in vigore il 23 febbraio 2016, relativo al riordino delle classi di concorso a cui sono allegate  tre tabelle di riferimento  per le nuove denominazioni, le confluenze, i titoli di accesso e le corrispondenze tra vecchio e nuovo ordinamento.
Le scelte di fondo e i contenuti sono riportati nel testo del decreto e in tre tabelle, il cui significato riportiamo di seguito, in forma schematica.

Il regolamento revisiona le classi di concorso per la  scuola  secondaria  di  primo  e  di secondo  grado  razionalizzando ed  accorpando le precedenti,  ne semplifica e riduce il numero.
Gli accorpamenti danno luogo ad entità  più ampie i cui  titolari  provengono dalle diverse classi  che vi hanno dato origine. I docenti titolari di una delle classi di concorso accorpate, di cui alle tabella A e B sono titolari dell’intera a nuova classe di concorso risultante.
In questa maniera si risolve il problema delle c.d. classi atipiche che rientrano nel riordino delle classi di concorso, riportando tutti nelle stesse condizioni giuridiche di appartenenza.

I docenti non di ruolo in possesso dell’abilitazione o idoneità per l’accesso ad una delle classi di concorso accorpate, di cui  alle Tabella A e B, hanno titolo per l’accesso a  tutti  gli insegnamenti compresi  nella  nuova  classe  di  concorso  risultante  dall’accorpamento, sia per i percorsi concorsuali,  sia per le supplenze, sia lunghe che brevi.

Tutti coloro  che, all’entrata in vigore del presente  regolamento, sono iscritti a uno dei percorsi di laurea o diploma  che danno  accesso alle previgenti classi di concorso, come ridefinite nelle nuove Tabelle A e B conseguito  il  titolo   mantengono il diritto a partecipare  alle  prove  di accesso ai relativi percorsi di tirocinio formativo attivo.

Per l’accesso ai concorsi ed ai percorsi abilitanti possono essere previste dal MIUR prove comuni tra diverse classi di concorso

Tutte le disposizioni che regolamentano la gestione del personale in esubero a livello provinciale  fissate dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 restano confermate.