Mercoledì 01 settembre 2021 si è tenuto un incontro tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Enti Locali, le associazioni datoriali delle scuole non statali e paritarie, l’ANCI, alla presenza della Direzione del personale del Ministero dell’Istruzione, per discutere dell’“Aggiornamento Protocollo sicurezza 0 – 6 anni”.
Per la UIL Scuola hanno partecipato: Giancarlo Turi e Rosa Cirillo.
Per la Confederazione Ivana Veronese.
Il Ministero ha presentato una bozza di protocollo sottoponendola al confronto delle parti convenute. Nell’introdurlo, l’Amministrazione, rappresentata dal Capo Dipartimento, Jacopo Greco, e dal Capo della Segreteria Politica del Ministro dell’Istruzione, On. le Francesca Puglisi, ha evidenziato la difficoltà di estendere gli effetti del D.L.111 del 6 agosto (quello che istituisce il green pass) ai lavoratori che non intrattengono un rapporto di pubblico impiego con le diverse amministrazioni (in questo ambito agiscono anche soggetti privati che operano in regime di convenzione per lo svolgimento di servizi a sostegno delle funzioni educative, genitori, etc.). Disagio questo che emerge in tutto il testo del Protocollo finendo con il frustrare le finalità per cui lo stesso è atto necessario. La sua reale efficacia, è stato detto, è subordinata alla possibilità di migliorarlo, eventualità possibile solo in presenza di un contesto normativo ben definito. Di tanto è fatta espressa menzione al punto 1 della bozza di intesa presentata[1].
La UIL SCUOLA ha evidenziato come il Protocollo proposto cita e fa riferimento a due atti, a suo giudizio, contraddittori: la nota n.900 del 18 agosto emanata dall’Amministrazione scolastica, ed il Protocollo sulla sicurezza sottoscritto il 14 agosto. La nota contraddice il contenuto del Protocollo nella parte relativa ai tamponi diagnostici limitandoli ai soli lavoratori “fragili”. Fattispecie presente solo nella nota, non nel testo del Protocollo sulla sicurezza sottoscritto il14 agosto scorso. La UIL SCUOLA, ha precisato che il riferimento ai lavoratori “fragili” compare solo nella parte relativi agli impegni politici che il Ministero ha assunto per la sua definizione, considerato che, superata di fatto la DAD, rimane da risolvere la collocazione giuridica di questi lavoratori. Impossibile, quindi, oltre che incoerente, fare riferimento a due atti di valenza opposta.
Alla luce di tali valutazioni, peraltro già ribadite in ogni occasione di discussione del tema sicurezza, la UIL SCUOLA ritiene che, anche in considerazione di un contesto normativo impreciso, necessita ristabilire un clima di tranquillità tra i lavoratori, ancor più, se riferito a quelli che operano nel settore 0-3 e 0-6 (da valutare la dimensione delle scuole non statali). Questi sono soggetti ad un livello di rischi da contagio ancora più elevati rispetto ai colleghi della scuola pubblica statale proprio perché in tale ambito agiscono una pluralità di lavoratori a cui non si possono estendere regole per analogia. Per fare questo servirebbe una legge.
La UIL SCUOLA prende atto che si è in presenza del secondo richiamo sulla necessità di normare l’ambito trattato (quello delle vaccinazioni) attraverso un provvedimento legislativo, richiesta che questa volta proviene dalla stessa Amministrazione che la propone e la evidenzia nella bozza di Protocollo (vedi nota allegata). Il primo invito era stato rivolto e pienamente motivato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) nel corpo del parere reso con il verbale n.34 del 12 luglio scorso (punto n.4 del verbale).
Sussistendo tale situazione, la UIL SCUOLA ha dichiarato la propria assoluta indisponibilità a sottoscrivere alcun accordo che non tuteli tutti i lavoratori, precisando che anche su quelli che non intendono vaccinarsi occorre fare una civile opera di convincimento, mai di ricatto o peggio ancora di penalizzazione, discriminandoli sino ad intaccare i diritti (al lavoro, alla retribuzione) compromessi da una legge ingiusta (il D.L.n.111/2021). Posizione questa sostenuta non solo dalla Confederazione, ma fatta propria dal Segretario Generale UIL, Pierpaolo Bombardieri.
Considerato che l’eccezione sollevata dalla UIL SCUOLA (quella dei tamponi con i costi a carico dell’Amministrazione), è rimasta insoluta e che anche CGIL, SNALS e ANIEF ne hanno condiviso la posizione, Il tavolo è stato aggiornato a data da destinarsi senza che si sia proceduto alla sottoscrizione di alcuna intesa.
La UIL SCUOLA continuerà ad impegnarsi nell’azione di tutela dei lavoratori contro ogni forma di sopraffazione e di coercizione della volontà degli stessi, profondendo ogni sforzo per il cambiamento radicale del D.L.n.111/2021 in sede di conversione in legge.
La campagna tutta sindacale a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (ZERO MORTI SUL LAVORO), trova ora una sua precisa declinazione anche sul tema vaccini: lo Stato deve farsi carico dei costi.
La S.N.
[1] i soggetti pubblici competenti (ANCI, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Ministero della salute e Ministero dell’istruzione), sentito il Garante della privacy, verificano tempestivamente la possibilità di estensione ai servizi educativi di modalità informatiche semplificate relative al controllo previsto dal comma 4 dell’art. 9 ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, così come modificato dal comma 6 dell’art. 1 del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, attualmente in fase di conversione in legge; il citato comma 4 prevede infatti che, oltre ai dirigenti scolastici, anche i “responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie (…) sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.” Alla luce di tale disposizione, nelle more di chiarimenti attesi in sede normativa e in particolare in sede di conversione del decreto legge n. 111/2021, risulta applicabile al personale dei servizi educativi l’obbligo di cui al comma 1 dell’art. 9 ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, così come modificato dal comma 6 dell’art. 1 del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111.
[1] i soggetti pubblici competenti (ANCI, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Ministero della salute e Ministero dell’istruzione), sentito il Garante della privacy, verificano tempestivamente la possibilità di estensione ai servizi educativi di modalità informatiche semplificate relative al controllo previsto dal comma 4 dell’art. 9 ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, così come modificato dal comma 6 dell’art. 1 del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, attualmente in fase di conversione in legge; il citato comma 4 prevede infatti che, oltre ai dirigenti scolastici, anche i “responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie (…) sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.” Alla luce di tale disposizione, nelle more di chiarimenti attesi in sede normativa e in particolare in sede di conversione del decreto legge n. 111/2021, risulta applicabile al personale dei servizi educativi l’obbligo di cui al comma 1 dell’art. 9 ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, così come modificato dal comma 6 dell’art. 1 del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111;