Servizi minimi essenziali in caso di sciopero: ancora lunga la strada per il nuovo accordo

Dopo che la commissione di garanzia ha prorogato la scadenza del 31 dicembre, quale termine ultimo per la revisione all’Aran, si allungano i tempi mentre prosegue il confronto.

Per la UIL occorre che siano chiari i termini delle  eventuali modiche, specie quelle che attengono la validità dell’anno scolastico, conteggiate per la  singola classe come criterio di riferimento per calcolare il servizio minimo essenziale, da garantire in caso di sciopero. Minimi che vanno, poi  definiti nella   contrattazione di istituto. .Il diritto costituzionale all’istruzione e il diritto di sciopero vanno coniugati secondo principi di equilibrio a garanzia di  interessi e all’efficacia delle diverse azioni. Meccanismi farraginosi di neo burocrazie falserebbero tali diritti.  Del resto voler agire sul diritto di sciopero equivale ad agire sui sintomi della malattia e non sulla causa che è da rilevare nel malgoverno di questi anni.  

 

Posto che mai nella storia delle relazioni sindacali si è verificato il problema di mancata validità dell’anno scolastico a causa della massiccia e reiterata adesione agli scioperi, la revisione dei criteri può essere considerata nell’accordo nazionale, a patto  che le limitazioni siano  oggettive e  sostenibili e che e rappresenti una alternativa valida a quella esistente e non aggiuntiva.

La UIL esclude  ogni possibilità di adottare criteri di calcolo basati sull’orario delle singole discipline. Solo in questo modo è possibile raggiungere contestualmente alcuni obiettivi tra cui una corretta ed esaustiva informazione rivolta agli studenti e alle famiglie, una maggiore consapevolezza dei lavoratori sulle rivendicazioni alla base della protesta insieme alla assunzione di responsabilità che non è scevra di conseguenze.

L’accordo, nonostante un lungo lavoro già effettuato per l’importanza della materia è di complessa  definizione. Le limitazioni da rivedere, le franchigie che vogliono essere impropriamente ampliate ed i margini di discrezionalità riservati, nella proposta Aran, alla dirigenza scolastica rendono più complicato il percorso.

Tutti gli strumenti messi a disposizione dalla legge 146/90 dovranno essere declinati nel rispetto dei diritti senza ledere i diversi  interessi in campo e senza confusioni tra il diritto all’istruzione e il dovere di vigilanza, da intendere nella accezione di tutela di esercizio della funzione.