SUPPLENZE OLTRE 36 MESI: Avanti tutta….SI ANCHE DA COMMISSIONE LAVORO

LA SUA APPROVAZIONE DEFINITIVA SAREBBE IL SUPERAMENTO DI UN’ALTRA NORMA ASSURDA DELLA LEGGE 107

Un emendamento al dl dignità  cancella il limite ai 36 mesi, previsto da settembre 2016, “per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili.

Con l’emendamento 4.29 votato oggi dalle Commissioni Lavoro e Finanze, il comma 131 della cosiddetta Buona Scuola entra nel pacchetto del Decreto Dignità al fine di essere abrogato. si tratta della prima modifica normativa alla Legge 107/2015. Il comma 131, in palese contrasto con la direttiva 70/1999 UE, impediva al personale docente e ATA di stipulare ulteriori contratti oltre i 36 mesi su posti vacanti e disponibili. Una norma che aggirando gli obblighi comunitari avrebbe permesso di perpetrare gli abusi sostituendo soltanto l’abusato. Si ripristina il rispetto della direttiva comunitaria. Chiaramente l’abrogazione non intende, come qualcuno aveva inteso, procrastinare sine die i contratti a tempo determinato. Al contrario impone che vengano attivate le procedure concorsuali periodicamente, laddove necessarie ai fini della stabilizzazione, sia per chi ha lavorato al 31.08 sia per i tanti docenti che da anni stipulano contratti al 30.06 per abusiva reiterazione dei contratti a termine (Corte di Cassazione . 22552/2016).