06 MAGGIO 2016
Finalmente riconosciuti i diritti dei neoassunti esclusi dalla formazione
VALIDITÀ ANNO DI PROVA E FORMAZIONE PER I DOCENTI ASSUNTI IN FASE C E B
UIL: L’ESIGENZA DI RIDARE DIGNITÀ AL CONFRONTO E ALLA CONTRATTAZIONE VIENE NUOVAMENTE CONFERMATA DAI FATTI.
Il ministro in quattro mesi di tempo, segnalazioni verbali, richieste e solleciti dei sindacati, sentenze di condanna dei giudici emana un decreto su cui sarebbe bastato ascoltarci da subito.
Intanto la magistratura riconosce anche il diritto a non reiterare la formazione dell’anno di prova per chi l’ha già effettuato una volta nella carriera.
Per la UIL si devono fermare i motori e si deve riaprire il confronto per arginare la cattiva gestione che peggiora gli errori della legge 107.
Il decreto 290 del 2 maggio 2016 riconosce ai docenti assunti nelle fasi B e C il diritto ad espletare l’anno di prova e formazione.
Destinatari
Sono i docenti neoassunti che:
- hanno differito la presa in servizio e svolgono una supplenza in una scuola di ordine e grado diverso, purché su insegnamento affine (possesso del titolo di studio valido per l’accesso);
- sono stati nominati in fase C su classi di concorso di scuola secondaria di secondo grado, chiamati a prestare servizio presso scuole di ordine e grado diverso.
Assegnazione dei tutor
In base a iniziative progettuali, didattiche e metodologiche dell’area di utilizzo dei docenti.
Durata dei percorsi
Resta di 50 ore, articolata in attività frontali, e-learning, in laboratorio e in presenza con il tutor.
Cosa fa l’amministrazione scolastica territoriale
Rimodula i corsi già avviati per favorire l’accoglienza dei nuovi ammessi
Cosa fa la scuola di servizio
- Fornisce gi elementi necessari alla valutazione preliminare del percorso formativo effettuato;
- Riunisce il comitato di valutazione che esprime un parere fondato sulla conferma/non conferma in ruolo alla scuola di titolarità
Cosa fa la scuola di titolarità
Il dirigente scolastico, sulla base degli elementi forniti, emana il provvedimento di conferma/disconferma in ruolo. In caso di mancata conferma il docente può ripetere l’anno di prova e formazione.
Come va calcolato il servizio
Il numero dei giorni di servizio (previsto di 180 e 120 giorni) va riproporzionato rispetto alla data di presa di servizio